Art. 4.
(Agevolazioni economiche per l'acquisto delle macchine distributrici e dei profilattici e per la stampa delle pubblicazioni esplicative).

      1. Il Ministro della salute provvede, con il decreto di cui all'articolo 2, a stabilire le agevolazioni economiche per la copertura totale o parziale delle spese per l'acquisto delle macchine distributrici e dei profilattici e per la stampa delle pubblicazioni esplicative.
      2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

 

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      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.