1. Il Ministro della salute provvede, con il decreto di cui all'articolo 2, a stabilire le agevolazioni economiche per la copertura totale o parziale delle spese per l'acquisto delle macchine distributrici e dei profilattici e per la stampa delle pubblicazioni esplicative.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.